Art. 3.
(Rappresentanza nazionale dei giovani).

      1. In coerenza e in continuità con le esperienze e le iniziative del «Forum nazionale dei giovani» di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale dei giovani (CNG) quale organo consultivo di rappresentanza dei giovani. Il CNG svolge i seguenti compiti:

          a) esprime pareri e proposte sui contenuti del Piano per le politiche giovanili,

 

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nonché su disegni di legge d'iniziativa del Governo che interessano i giovani;

          b) partecipa a fori associativi internazionali;

          c) favorisce la formazione e lo sviluppo di consigli dei giovani a livello locale;

          d) promuove indagini e ricerche sulla partecipazione dei giovani nelle istituzioni nazionali e locali, negli organismi rappresentativi scolastici e universitari, e sulle realtà associative e aggregate;

          e) designa propri rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali con competenza nella materia delle politiche per i giovani;

          f) nomina propri rappresentanti all'interno di organismi nazionali competenti per l'attuazione dei programmi europei per i giovani.

      2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede alla organizzazione e al funzionamento del CNG, in modo da assicurare la rappresentanza di:

          a) associazioni nazionali e aggregazioni di giovani, associazioni studentesche, organizzazioni giovanili di volontariato, organizzazioni giovanili di partito, associazioni culturali giovanili, associazioni ambientaliste giovanili e associazioni sportive di giovani, purché costituite da almeno un anno e presenti in almeno un quarto delle regioni italiane;

          b) associazioni giovanili delle minoranze etniche e associazioni giovanili a carattere religioso, purché costituite da almeno un anno;

          c) organismi rappresentativi dei giovani, ove istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) Forum delle città metropolitane, ove istituiti;

          e) Consiglio nazionale degli studenti universitari;

 

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          f) consulta giovani del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

          g) consulte provinciali degli studenti, previste dall'articolo 6, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

          h) altri organismi rappresentativi di giovani, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore e nel rispetto delle finalità della presente legge.

      3. Le spese per il funzionamento del CNG sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i requisiti, le modalità di costituzione e le attribuzioni delle rappresentanze giovanili sul territorio, dalle quali vengono eletti i rappresentanti regionali nel CNG e trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili nel rispettivo territorio.
      5. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, i comuni, singoli o associati, possono istituire forme di rappresentanza o Forum di associazioni e di aggregazioni di giovani definendo le modalità per la loro composizione e per le loro attività.